Ritenuta locazioni 2016
DAL 1º GENNAIO 2016, NUOVA RITENUTA DEL 19% SULLE LOCAZIONI DI LOCALI E UFFICI.
La riforma fiscale entrata in vigore il 1º gennaio 2015 prevedeva una riduzione del tasso di ritenuta sui redditi da immobili, fissandola al 20% per il 2015 e al 19% per il 2016. Il regio decreto-legge 9/2015, del 10 luglio 2015, sulle misure urgenti per ridurre l’onere fiscale a carico dei contribuenti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e altre misure economiche ha stabilito che la ritenuta da operare sui redditi da immobili sia del 19,5% a partire dal 12 luglio.
Ti ricordiamo che la ritenuta alla fonte dev’essere operata su tutte le voci che costituiscono la base imponibile della fattura mensile del canone di locazione, vale a dire la stessa che è soggetta all’imposta sul valore aggiunto e che deve includere il corrispettivo totale: sia l’importo del canone maturato sia tutte le spese che il locatore accolla al locatario, quali tasse di nettezza urbana, fognatura, consumi di acqua, imposta comunale sugli immobili (IBI), quote condominiali, servizi e forniture, ecc.
Sono esenti dalla ritenuta i seguenti redditi da immobili:
- La locazione di abitazioni da parte di aziende ai propri dipendenti.
- Qualora i canoni pagati dal locatario allo stesso locatore non superino i 900 euro all’anno.
- Qualora il locatore dimostri, nei confronti del locatario, l’adempimento dell’obbligo di pagare le tasse per una delle voci del gruppo 861 della prima sezione delle tariffe dell’imposta sulle attività economiche, approvate con regio decreto legislativo 1175/1990, del 28 settembre 1990, e l’importo da pagare non risulti pari a zero; o per un’altra voce che autorizzi a svolgere l’attività di locazione o sublocazione di immobili urbani, qualora, applicando al valore catastale degli immobili destinati alla locazione o sublocazione le regole per la determinazione dell’importo dell’imposta di cui alle voci del suddetto gruppo 861, esso non risulti pari a zero.